SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
Art. 1 - DECORRENZA DELLA GARANZIA/PAGAMENTO DEL PREMIO
Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
L’attivazione della copertura assicurativa per ciascuna Applicazione resta subordinata al pagamento del relativo premio unitario, così come quantificato nell’Allegato A al presente contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenza ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti.
Art. 2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 5 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto è effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell’Assicurato l’Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato. Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l’Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto a termine del presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi saranno sempre eseguiti in Italia, in valuta corrente.
Art. 6 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ASSICURATI
Il Contraente s’impegna a mettere a disposizione degli Assicurati copia integrale del Set Informativo.
Le spese di produzione e diffusione del materiale sono a carico del Contraente; i testi e le modalità di presentazione dovranno essere preventivamente approvati dall’Impresa.
Art. 7 - CUMULO DEI RISCHI
Il presente contratto non prevede l’operatività di alcun cumulo dei rischi.
Art. 8 - LIMITI TERRITORIALI
La validità territoriale della presente polizza è limitata ai Paesi Membri dell’Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
e a far sottoscrivere all’Assicurato stesso il Modulo di Adesione attestante l’avvenuta attivazione dell’Applicazione.
Il Contraente s’impegna a consegnare a ciascun Assicurato, su supporto durevole, copia integrale del presente Set Informativo
Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Art. 10 - DURATA DEL CONTRATTO - TACITO RINNOVO
Il contratto ha durata di un anno.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata AR spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
Art. 11 - DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI
La durata delle Applicazioni decorre dalle ore 24.00 della data d’inclusione – così come comunicata dal Contraente all’Impresa
– e termina inderogabilmente dopo 365 giorni.
Resta espressamente escluso qualsivoglia tacito rinnovo.
Art. 12 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente e dell’Assicurato.
Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato.
Art. 14 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
nel caso di recesso dal Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa.
In caso di recesso esercitato dall’Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove Applicazioni.
L’Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le Applicazioni attive fino
alla loro naturale scadenza o al contrario, mettendo a disposizione di ogni singolo Assicurato (per tramite del Contraente) la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le Applicazioni attive.
Parimenti, resta altresì inteso come l’Impresa potrà esercitare il proprio diritto di recesso anche nei confronti del singolo assicurato in caso di due o più sinistri liquidati al medesimo assicurato nel corso della singola annualità assicurativa e/o in caso di liquidazione di un singolo sinistro che comporti un esborso complessivo per l’Impresa pari o superiore alla somma di euro 2.500,00.
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione si compone di un capitolo (Garanzia Rischi Informatici) che disciplina le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
GARANZIA RISCHI INFORMATICI
Art. 15 - OGGETTO DELLA GARANZIA CYBER
L’Impresa, nei limiti del massimale assicurato , tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale indicata nell’Applicazione, a seguito di:
perdita o diffusione non autorizzata di dati elettronici o di informazioni di terzi di cui l’Assicurato sia giuridicamente responsabile e che siano state specificatamente identificate dal conferente come confidenziali e protette;
richieste di risarcimento relative alla violazione delle modalità di raccolta autorizzata dei dati personali;
violazione dei dispositivi di sicurezza e/o perdita e/o modifica e/o alterazione di dati elettronici e comprende le richieste di risarcimento da parte di terzi relative a:
furto di dati, danni o attacco D.O.S. al sistema informatico di terzi;
trasmissione di malware al sistema informatico di terzi.
L’Impresa, sempre nei limiti del massimale previsto per le garanzie di cui al presente art. 15 , si impegna altresì a rimborsare all’Assicurato i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dallo stesso a seguito di un evento assicurato (indicato nei punti a),
e c) che precedono) per:
attività di investigazione circa l’origine e le cause dell’evento assicurato;
informare persone fisiche o giuridiche, ivi inclusi gli organi di controllo, della perdita attuale o potenziale di dati personali;
servizi di monitoraggio delle posizioni di credito in caso di perdita o manomissione, di furto di identità, dell’uso
improprio sui social media di dati personali di terzi, ivi compresi quelli relativi ai collaboratori;
costi e spese di difesa legale sostenuti in seguito ad un’azione da parte di organi di controllo, con un sotto massimale specifico per questa garanzia pari a euro 10.000,00 per anno.
Le garanzie di cui ai punti a), b), e c) sono prestate con l’Applicazione di una franchigia pari a euro 5.000,00 per ciascun sinistro.
Art. 16 - OGGETTO DELLA GARANZIA RIPRISTINO DATI
La presente garanzia indennizza l’Assicurato dei costi sostenuti per il recupero e/o la sostituzione di dati elettronici e/o di software, persi o danneggiati in conseguenza di un evento assicurato (vedi Glossario). La portata della copertura assicurativa risulta limitata alle spese necessarie sostenute per riportare i predetti dati alla condizione in cui si trovavano immediatamente prima del danneggiamento o distruzione, e comunque in un momento non successivo all’ultimo back-up effettuato completamente. L’operatività della copertura è estesa alle fattispecie tassativamente elencate qui di seguito:
1. le spese sostenute per individuare la causa e/o l’origine di un evento assicurato; 2. ove necessario, il costo dell’acquisto delle licenze sostitutive del software;
le spese relative alla decontaminazione del malware dal sistema informatico;
i servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del sistema informatico, posti in essere per la gestione dell’emergenza, forniti dal service provider (vedi Glossario);
l’attività di esperti (vedi Glossario).
Art. 17 - OGGETTO DELLA GARANZIA ESTORSIONE CYBER
La presente garanzia indennizza l’Assicurato dei costi e delle spese sostenuti per garantire il funzionamento del sistema informatico in presenza di una minaccia, a lui rivolta e proveniente da un terzo, di causare un evento assicurato in mancanza del pagamento di un riscatto in moneta, bitcoin o altra valuta digitale.
Tali spese prevedono:
le spese sostenute per il ripristino dei dati elettronici e dell’accesso al sistema informatico dell’Assicurato nonché alla decontaminazione dal malware;
i servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del sistema informatico posti in essere per la gestione dell’emergenza forniti dal service provider;
l’attività di esperti.
L’Assicurato, a pena di decadenza del diritto all’indennizzo della presente garanzia, deve denunciare tempestivamente alle Autorità (es: Polizia postale) di essere vittima di estorsione o di un tentativo di estorsione nei termini di cui sopra. L’Assicurato, a pena di decadenza del diritto all’indennizzo della presente garanzia, s’impegna espressamente a non portare a conoscenza di terzi l’esistenza della presente garanzia assicurativa.
L’operatività della copertura è garantita esclusivamente se:
il sistema operativo è aggiornato all’ultima versione disponibile;
il sistema operativo sia supportato dal produttore al momento del sinistro (e non siano stati sospesi aggiornamenti perché obsoleto);
è regolarmente installato e aggiornato un software antivirus.
Art. 18 - OGGETTO GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ
La presente garanzia indennizza l’Assicurato per il danno economico derivante da interruzione di attività per effetto di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza.
Per ogni giorno di inattività totale o parziale, viene corrisposto un importo pari al 30% dei ricavi giornalieri registrati nello
stesso periodo della annualità precedente, con il massimo di € 2.000,00 giornalieri per un periodo non superiore a 30 giorni. La presente garanzia non copre:
penali contrattuali;
costi o spese sostenute per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il sistema informatico rispetto a quello esistente prima dell’interruzione dell’attività;
spese sostenute per identificare o rimediare ad errori o carenze di programmi informatici; 4. costi o spese legali o di altri professionisti o altri terzi fornitori;
5. perdite derivanti dalla responsabilità nei confronti di qualsiasi terzo; 6. qualsivoglia perdita di ricavi causati a terzi.
DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO IN MERITO ALLA PRESENTE GARANZIA
La presente garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di 3 giorni per ciascun sinistro.
In seguito alla notifica di un sinistro, l’Impresa procede alla liquidazione dell’indennizzo, determinando il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del sistema informatico dell’Assicurato, riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al sinistro.
Dopo aver determinato il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del sistema informatico, l’Impresa provvede alla liquidazione della diaria seguendo i criteri qui innanzi esposti:
esaurita la franchigia di tre giorni, diaria al 100% per i successivi cinque giorni (a condizione che l’attività sia completamente bloccata);
esauriti i termini di cui al punto elenco che precede, diaria al 50% fino al momento del ripristino dell’attività e fermo il limite massimo di 30 giorni complessivi.
La presente garanzia avrà efficacia a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di decorrenza dell’Applicazione o, qualora sia successivo, dal pagamento della prima rata di premio dell’Applicazione stessa.
Art. 19 - VALIDITÀ TEMPORALE
La presente polizza copre le richieste di risarcimento conseguenti a eventi assicurati non noti, verificatisi successivamente la data di effetto indicata all’interno di ciascuna Applicazione e avanzate per la prima volta nei confronti dell’Assicurato nel periodo di assicurazione e da questi debitamente denunciate all’Impresa durante il periodo di assicurazione. (cd. “Claims made”).
Art. 20 - ESCLUSIONI OPERANTI PER TUTTE LE GARANZIE
Il contratto di assicurazione non opera per le richieste di risarcimento e/o gli eventi assicurati che si basino, che traggano origine da, che risultino direttamente o indirettamente, quale conseguenza, o che comunque riguardino:
circostanze, richieste di risarcimento e/o eventi assicurati esistenti prima o alla data di decorrenza della singola Applicazione colpita da sinistro, che l’Assicurato conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento e/o evento assicurato;
circostanze, richieste di risarcimento e/o eventi assicurati già notificati dall’Assicurato all’Impresa in base a precedenti polizze o notificati ad altri Assicuratori;
qualsiasi spesa connessa ad estorsione informatica e non contemplata nell’art. 17;
frode, atto doloso od omissioni intenzionali posti in essere dall’Assicurato, ad eccezione dei prestatori di lavoro;
obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni inflitte direttamente all’Assicurato o per le conseguenze del loro mancato pagamento;
decesso, lesioni fisiche o danni a cose;
responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato a seguito di impegni, accordi e/o garanzie espresse, salvo che tali responsabilità derivino comunque da disposizioni di legge e/o di regolamento anche in assenza di tali contratti, impegni, accordi e/o garanzie;
inquinamento o contaminazioni di qualsiasi tipo;
amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto; j) campi elettromagnetici (EMF);
radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che tragga origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi
componenti nucleari;
guerra, invasione, atti di ostilità (anche provenienti da soggetti privati e/o Autorità statali straniere e/o soggetti operanti in favore delle stesse) e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata e non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare. S’intendono inoltre escluse le perdite, i danni, gli esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto sopra indicato e comunque a ciò relativo;
insolvenza, liquidazione (anche volontaria) o fallimento dell’Assicurato (compreso il fornitore); o) obblighi dell’Assicurato in qualità di datore di lavoro o comunque in materia di diritto del lavoro;
qualsiasi guasto o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di
comunicazione non derivanti dal controllo operativo diretto dell’Assicurato;
qualsiasi ordinario deperimento d’uso o graduale deterioramento del sistema informatico, così come le conseguenze riconducibili alla mancata e/o tardiva e/o parziale manutenzione del precitato sistema informatico;
qualsiasi guasto o interruzione di alimentazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di
comunicazione derivanti da qualsiasi evento naturale, qualunque ne sia la causa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, marea, frana, grandine, forza maggiore o qualsiasi altro evento naturale);
descrizioni inaccurate, inadeguate, incomplete o fuorvianti relative a:
prezzo, qualità, adeguatezza, uso dei prodotti dell’Assicurato (inclusi software o altri programmi della società, ritorno sugli investimenti, profittabilità);
effettiva o asserita prestazione o mancata prestazione di servizi professionali;
informativa incompleta dei corrispettivi dovuti all’Assicurato;
carenza di dispositivi di sicurezza.
furto, violazione o appropriazione indebita di qualsivoglia brevetto, segno distintivo o divulgazione e pubblicazione di qualsiasi segreto industriale o ritenuto tale;
effettiva o asserita concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, falsa prescrizione,
fissazione indebita dei prezzi, pratica di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazione di qualsiasi norma di legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione dei prezzi, la discriminazione dei prezzi pratica, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;
il valore monetario delle operazioni ovvero i trasferimenti elettronici di fondi che venga perduto, diminuito o danneggiato durante il trasferimento da, in o tra conti e a seguito di operazioni elettroniche/telematiche;
qualsiasi utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale; x) miglioramento di applicazioni, di sistemi o di reti dell’Assicurato;
y) mancata e/o parziale e/o tardiva installazione o aggiornamento del sistema antivirus.
L’Impresa in nessun caso sarà tenuta a indennizzare qualsiasi tipo di danno non materiale o consequenziale o indiretto, compresi quelli riconducibili alle fattispecie del lucro cessante o del danno emergente.
L’Impresa è esonerata dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e d’indennizzare qualsiasi richiesta di risarcimento e/o evento assicurato e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza del presente contratto se è nella misura in cui tale copertura, pagamento d’indennizzo o esecuzione di tale prestazione esponga l’Impresa stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
La copertura assicurativa prevista all’art. 16 non è altresì operante per richieste di risarcimento relative a: a. penali contrattuali;
b. costi o spese sostenute per aggiornare, migliorare il sistema informatico rispetto a quello esistente prima dell’evento
assicurato;
c. le spese sostenute per identificare o rimediare ad errori o carenze di software e/o altri programmi informatici; d. qualsivoglia danno o perdita indiretta;
qualsiasi spesa sostenuta per ricercare o sviluppare software e/o altri programmi;
il valore economico o di mercato di dati elettronici, ivi compresi segreti industriali.
L’operatività della copertura è garantita esclusivamente se:
il sistema operativo è aggiornato all’ultima versione disponibile;
il sistema operativo sia supportato dal produttore al momento del sinistro (e non siano stati sospesi aggiornamenti perché obsoleto)
è regolarmente installato e aggiornato software antivirus.
Art. 21 - MASSIMALI
Le prestazioni previste all’interno del presente contratto opereranno entro i limiti dei seguenti massimali:
art. 15: massimale pari a euro 50.000,00 per anno, fermo il sotto massimale previsto al punto 4);
art. 16: massimale pari a euro 100.000,00 per anno;
art. 17: massimale pari a euro 50.000,00 per anno;
art. 18: massimale pari a euro 30.000,00 per anno.
Resta espressamente inteso che più richieste di risarcimento riferite o riconducibili al medesimo evento assicurato, anche se costituiscono perdite a più soggetti reclamanti, saranno considerate un’unica richiesta di risarcimento, soggetta a un unico massimale, un’unica franchigia e a un unico periodo di carenza.
Art. 22 - TERMINI DI ASPETTATIVA (CARENZA)
Le garanzie previste agli articoli 15, 16, 17 e 18 del presente contratto decorreranno dalle ore 24 del 60mo giorno successivo a quello di effetto della copertura assicurativa in favore di ciascuna singola Applicazione.
Per ulteriori informazioni contattaci al numero: 392.93.93.842
Oppure scrivici all'indirizzo email: info@polizzarischiocyber.it