ART. 15 OGGETTO DELLA GARANZIA CYBER
L’Impresa, nei limiti del massimale assicurato , tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale indicata nell’Applicazione, a seguito di:
perdita o diffusione non autorizzata di dati elettronici o di informazioni di terzi di cui l’Assicurato sia giuridicamente responsabile e che siano state specificatamente identificate dal conferente come confidenziali e protette;
richieste di risarcimento relative alla violazione delle modalità di raccolta autorizzata dei dati personali.
violazione dei dispositivi di sicurezza e/o perdita e/o modifica e/o alterazione di dati elettronici e comprende le richieste di risarcimento da parte di terzi relative a:
furto di dati, danni o attacco D.O.S. al sistema informatico di terzi;
trasmissione di malware al sistema informatico di terzi.
L’Impresa, sempre nei limiti del massimale previsto per le garanzie di cui al presente art. 15 , si impegna altresì a rimborsare all’Assicurato i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dallo stesso a seguito di un evento assicurato (indicato nei punti a), b) e c) che precedono) per:
attività di investigazione circa l’origine e le cause dell’evento assicurato;
informare persone fisiche o giuridiche, ivi inclusi gli organi di controllo, della perdita attuale o potenziale di dati personali;
servizi di monitoraggio delle posizioni di credito in caso di perdita o manomissione, di furto di identità, dell’uso improprio sui social media di dati personali di terzi, ivi compresi quelli relativi ai collaboratori;
costi e spese di difesa legale sostenuti in seguito ad un’azione da parte di organi di controllo, con un sotto massimale specifico per questa garanzia pari a euro 5.000,00 per anno.
Le garanzie di cui ai punti a), b), c) e d) sono prestate con l’Applicazione di una franchigia pari a euro 2.000,00 per ciascun sinistro.
ART. 16 OGGETTO DELLA GARANZIA RIPRISTINO DATI
La presente garanzia indennizza l’Assicurato dei costi sostenuti per il recupero e/o la sostituzione di dati elettronici e/o di software, persi o danneggiati in conseguenza di un evento assicurato (vedi Glossario). La portata della copertura assicurativa risulta limitata alle spese necessarie sostenute per riportare i predetti dati alla condizione in cui si trovavano immediatamente prima del danneggiamento o distruzione, e comunque in un momento non successivo all’ultimo back-up effettuato completamente.
L’operatività della copertura è estesa alle fattispecie tassativamente elencate qui di seguito:
1. le spese sostenute per individuare la causa e/o l’origine di un evento assicurato; 2. ove necessario, il costo dell’acquisto delle licenze sostitutive del software;
le spese relative alla decontaminazione del malware dal sistema informatico;
i servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del sistema informatico, posti in essere per la gestione dell’emergenza, forniti dal service provider (vedi Glossario);
l’attività di esperti (vedi Glossario).
ART. 17 OGGETTO DELLA GARANZIA ESTORSIONE CYBER
La presente garanzia indennizza l’Assicurato dei costi e delle spese sostenuti per garantire il funzionamento del sistema informatico in presenza di una minaccia, a lui rivolta e proveniente da un terzo, di causare un evento assicurato in mancanza del pagamento di un riscatto in moneta, bitcoin o altra valuta digitale.
Tali spese prevedono:
le spese sostenute per il ripristino dei dati elettronici e dell’accesso al sistema informatico dell’Assicurato nonché alla decontaminazione dal malware;
i servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del sistema informatico posti in essere per la gestione dell’emergenza forniti dal service provider;
l’attività di esperti.
L’Assicurato, a pena di decadenza del diritto all’indennizzo della presente garanzia, deve denunciare tempestivamente alle Autorità (es: Polizia postale) di essere vittima di estorsione o di un tentativo di estorsione nei termini di cui sopra. L’Assicurato, a pena di decadenza del diritto all’indennizzo della presente garanzia, s’impegna espressamente a non portare a conoscenza di terzi l’esistenza della presente garanzia assicurativa.
L’operatività della copertura è garantita esclusivamente se:
il sistema operativo è aggiornato all’ultima versione disponibile;
il sistema operativo sia supportato dal produttore al momento del sinistro (e non siano stati sospesi aggiornamenti perché obsoleto);
è regolarmente installato e aggiornato un software antivirus.
ART. 18 – OGGETTO GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ
La presente garanzia indennizza l’assicurato per il danno economico derivante da interruzione di attività per effetto di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza.
Per ogni giorno di inattività totale o parziale, viene corrisposto un importo pari a € 100,00 giornalieri per un periodo non superiore a 30 giorni.
costi o spese sostenute per aggiornare, ripristinare, sostituire,
2.
penali contrattuali;
1.
La presente garanzia non copre:
migliorare il sistema informatico rispetto a quello esistente prima dell’ interruzione dell’attività;
3. spese sostenute per identificare o rimediare ad errori o carenze di
qualsivoglia perdita di ricavi causati a terzi.
6.
perdite derivanti dalla responsabilità nei confronti di qualsiasi terzo;
5.
costi o spese legali o di altri professionisti o altri terzi fornitori;
4.
programmi informatici;
DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO IN MERITO ALLA PRESENTE GARANZIA
La presente garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di 3 giorni per ciascun sinistro.
In seguito alla notifica di un sinistro, l’Impresa procede alla liquidazione dell’indennizzo, determinando il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del sistema informatico dell’Assicurato, riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al sinistro.
Dopo aver determinato il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del sistema informatico, l’Impresa provvede alla liquidazione della diaria seguendo i criteri qui innanzi esposti:
esaurita la franchigia di tre giorni, diaria al 100% (euro 100,00 al giorno) per i successivi cinque giorni (a condizione che l’attività sia completamente bloccata) ;
esauriti i termini di cui al punto elenco che precede, diaria al 50% (euro 50,00 al giorno) fino al momento del ripristino dell’attività e fermo il limite massimo di 30 giorni complessivi .
La presente garanzia avrà efficacia a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di decorrenza dell’Applicazione o, qualora sia successivo, dal pagamento della prima rata di premio dell’Applicazione stessa.
ART. 19 VALIDITÀ TEMPORALE
La presente polizza copre le richieste di risarcimento conseguenti a eventi assicurati non noti, verificatisi successivamente la data di effetto indicata all’interno di ciascuna Applicazione e avanzate per la prima volta nei confronti dell’assicurato nel periodo di assicurazione e da questi debitamente denunciate all’Impresa durante il periodo di assicurazione . (cd. “Claims made”)
ART. 20 ESCLUSIONI OPERANTI PER TUTTE LE GARANZIE
L’Assicurazione non opera per le richieste di risarcimento e/o gli eventi assicurati che si basino, che traggano origine da, che risultino direttamente o indirettamente, quale conseguenza, o che comunque riguardino:
circostanze, richieste di risarcimento e/o eventi assicurati esistenti prima o alla data di decorrenza della singola Applicazione colpita da sinistro, che l’Assicurato conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento e/o evento assicurato;
circostanze, richieste di risarcimento e/o eventi assicurati già notificati dall’Assicurato all’Impresa in base a precedenti polizze o ad altri Assicuratori;
qualsiasi spesa connessa ad estorsione informatica e non contemplata nell’art. 17;
frode, atto doloso od omissioni intenzionali posti in essere dall’Assicurato, ad eccezione dei prestatori di lavoro;
obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni inflitte direttamente all’Assicurato o per le conseguenze del loro mancato pagamento;
decesso, lesioni fisiche o danni a cose;
responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato a seguito di impegni, accordi e/o garanzie espresse, salvo che tali responsabilità derivino comunque da disposizioni di legge e/o di regolamento anche in assenza di tali contratti, impegni, accordi e/o garanzie;
inquinamento o contaminazioni di qualsiasi tipo;
amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto; j) campi elettromagnetici (EMF);
radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che tragga origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
guerra, invasione, atti di ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata e non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare. S’intendono inoltre escluse le perdite, i danni, gli esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto sopra indicato e comunque a ciò relativo.
Insolvenza, liquidazione o fallimento dell’assicurato (compreso il fornitore);
Obblighi dell’assicurato in qualità di datore di lavoro o comunque in materia di diritto del lavoro;
Qualsiasi guasto o di interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo diretto dell’Assicurato;
Qualsiasi ordinario deperimento d’uso o graduale deterioramento del sistema informatico;
Qualsiasi guasto o interruzione di alimentazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione derivanti da qualsiasi evento naturale, qualunque ne sia la causa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, marea, frana, grandine, forza maggiore o qualsiasi altro evento naturale);
Descrizioni inaccurate, inadeguate, incomplete o fuorvianti relative a:
Prezzo, qualità, adeguatezza, uso dei prodotti dell’Assicurato (inclusi software o altri programmi della società, ritorno sugli investimenti, profittabilità);
Effettiva o asserita prestazione o mancata prestazione di servizi professionali;
Informativa incompleta dei corrispettivi dovuti all’Assicurato;
Carenza di dispositivi di sicurezza.
Furto, violazione o appropriazione indebita di qualsivoglia brevetto, segno distintivo o divulgazione e pubblicazione di qualsiasi segreto industriale o ritenuto tale;
Effettiva o asserita concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, falsa prescrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratica di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazione di qualsiasi norma di legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione dei prezzi, la discriminazione dei prezzi pratica, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;
Il valore monetario delle operazioni ovvero i trasferimenti elettronici di fondi che venga perduto, diminuito o danneggiato durante il trasferimento da, in o tra conti e a seguito di operazioni elettroniche/telematiche;
Qualsiasi utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale; x) Miglioramento di applicazioni, di sistemi o di reti dell’Assicurato.
L’Impresa è esonerata dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e d’indennizzare qualsiasi richiesta di risarcimento e/o evento assicurato e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza del presente contratto se è nella misura in cui tale copertura, pagamento d’indennizzo o esecuzione di tale prestazione esponga l’Impresa stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
La copertura assicurativa prevista all’art. 16 non è altresì operante per richieste di risarcimento relative a:
penali contrattuali;
costi o spese sostenute per aggiornare, migliorare il sistema informatico rispetto a quello esistente prima dell’evento assicurato;
le spese sostenute per identificare o rimediare ad errori o carenze di software e/o altri programmi informatici;
qualsivoglia danno o perdita indiretta;
qualsiasi spesa sostenuta per ricercare o sviluppare software e/o altri programmi; f. il valore economico o di mercato di dati elettrrinici, ivi compresi segreti industriali.
L’operatività della copertura è garantita esclusivamente se:
Il sistema operativo e’ aggiornato all’ultima versione disponibile
Il sistema operativo sia supportato dal produttore al momento del sinistro ( e non siano stai sospesi aggiornamenti perché obsoleto )
E’ regolarmente installato e aggiornato software antivirus.
ART. 21 MASSIMALI
Le prestazioni previste all’interno del presente contratto opereranno entro i limiti dei seguenti massimali:
Art. 15: massimale pari a euro 20.000,00 per anno, fermo il sotto massimale previsto per la lettera d), punto 4);
Art. 16: massimale pari a euro 2.000,00 per anno;
Art. 17: massimale pari a euro 2.000,00 per anno;
Art. 18: massimale pari a euro 3.000,00 per anno.
Resta espressamente inteso che più richieste di risarcimento riferite o riconducibili al medesimo evento assicurato, anche se costituiscono perdite a più soggetti reclamanti, saranno considerate un’unica richiesta di risarcimento, soggetta a un unico massimale, un’unica franchigia e a un unico periodo di carenza.
ART. 22 TERMINI DI ASPETTATIVA (CARENZA)
La garanzie previste agli articoli 15, 16, 17 e 18 del presente contratto decorreranno dalle ore 24 del 60mo giorno successivo a quello di effetto della copertura assicurativa in favore di ciascuna singola Applicazione.
Per ulteriori informazioni contattaci al numero: 392.93.93.842
Oppure scrivici all'indirizzo email: info@polizzarischiocyber.it
Importo per l'anno in corso
€ 60,00